1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis e 284;
2) 285;
3) 416-bis;
4) 422;
5) 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
6) 630, commi primo, secondo, terzo;
7) 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o
b) per i delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
3. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.