Art. 9.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica alle pene:

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis e 284;

              2) 285;

              3) 416-bis;

              4) 422;

              5) 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

              6) 630, commi primo, secondo, terzo;

              7) 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o

 

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altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e 648-ter;

          b) per i delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

      2. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.